La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sul caso dell’ex Ilva e stabilisce che un’impresa qualificata come “in difficoltà” non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende ad alta intensità di consumo di elettricità o gas. La sentenza riguarda Acciaierie d’Italia, il principale gruppo siderurgico italiano, e nasce dal contenzioso sulle decisioni con cui le autorità italiane avevano escluso l’azienda, per il 2025, dagli elenchi delle imprese energivore.
Il caso riguarda in particolare le richieste presentate nel 2024 da Acciaierie d’Italia per essere inclusa nelle liste delle imprese ad alto consumo energetico. L’ammissione avrebbe consentito di accedere ai relativi vantaggi previsti dalla normativa. Le autorità italiane avevano però respinto le domande considerando l’azienda un’impresa in difficoltà, anche alla luce dell’ingresso nel regime di amministrazione straordinaria e della situazione di insolvenza. La questione era quindi arrivata davanti alla giustizia europea attraverso un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo italiano.
Secondo la Corte, le regole europee sugli aiuti di Stato in materia di clima, ambiente ed energia stabiliscono che gli aiuti energetici non possono essere concessi alle imprese in difficoltà, secondo la definizione contenuta nelle linee guida europee sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Il principio, sottolinea la sentenza, non viene meno per il fatto che l’amministrazione straordinaria abbia anche l’obiettivo di riportare l’impresa alla redditività. Per la Corte, un’azienda sottoposta a una procedura collettiva di insolvenza rientra nella categoria delle imprese in difficoltà prevista dal diritto dell’Unione, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare l’applicazione concreta del principio al caso esaminato.
La decisione arriva in un momento in cui il costo dell’energia continua a rappresentare una variabile rilevante per la competitività dell’industria europea e, in particolare, per i settori ad alta intensità energetica. La sentenza chiarisce quindi il perimetro entro cui possono essere utilizzati gli strumenti di sostegno al costo dell’elettricità e del gas, distinguendoli dagli interventi di salvataggio delle imprese. La Corte precisa infatti che gli aiuti energetici e quelli destinati al salvataggio perseguono finalità differenti e non possono essere sovrapposti. Per l’ex Ilva, il pronunciamento europeo rappresenta ora un riferimento giuridico per il contenzioso nazionale relativo all’accesso alle agevolazioni energetiche.